L’atto volontario con cui un lavoratore dipendente comunica la sua volontà di recedere dal rapporto lavorativo viene definito dimissioni. Il licenziamento dunque consiste in un atto recettizio. Ciò significa che l’effetto della comunicazione decorre dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza, senza che ne venga richiesta la sua accettazione. Vediamo insieme cosa fare per interrompere il rapporto di lavoro e quali passi muovere.
Dimissioni: come trasmetterle?
Abbiamo detto che le dimissioni consistono in una comunicazione inoltrata dal lavoratore dipendente al proprio datore che esprimono la volontà del primo di interrompere il rapporto lavorativo. Dal 12 marzo 2016, come indicato dall’art.26 del d.lgs. 151/2015, non è più sufficiente come avveniva in passato la sola lettera inoltrata al datore, ma è necessario completare una procedura telematica. Questo accorgimento è stato introdotto per tutelare il dipendente da eventuali costrizioni o forzature.
La suddetta comunicazione dovrà quindi avvenire via web attraverso il portale www.cliclavoro.gov.it in due diverse modalità , una diretta e una assistita. Nel dettaglio:
- Procedura diretta. Attraverso lo SPID il lavoratore potrà autenticarsi sul portale ministeriale, e dall’apposita sezione procedere con la compilazione della modulistica prevista.
- Procedura assistita. In alternativa alla prima procedura, quella assistita prevede che il lavoratore possa rivolgersi agli intermediari autorizzati dalla norma, come i patronati, le organizzazioni sindacali, ed altri. Una volta che tali intermediari avranno accertato la volontà del dipendente di recedere effettivamente dal rapporto di lavoro, provvederanno al perfezionamento del licenziamento.
Licenziamento: revoca ed eccezioni
Il lavoratore dipendente ha la facoltà di revocare le dimissioni entro e non oltre 7 giorni dal momento in cui il modulo telematico è stato inoltrato, con le stesse modalità descritte in precedenza. Dal campo di applicazione della procedura telematica sono escluse le dimissioni rese:
- Durante il periodo di prova.
- Dai dipendenti pubblici.
- Dai lavoratori domestici.
- Dai lavoratori marittimi.
- Dalle lavoratrici in maternità .
Nel caso il datore di lavoro manomettesse i moduli previsti per le dimissioni inoltrati dal lavoratore, sono previste sanzioni comprese tra i 5.000 e i 30.000 euro. Per quanto riguarda i giorni di preavviso da rispettare per le dimissioni, sono indicati nel rispettivo contratto CCNL, e possono variare anche a seconda della qualifica del dipendente.